FERIE
Se vuoi scoprire le diverse tipologie, in che modo vengono computate e come possono essere fruite, procedi con la lettura.
Le ferie sono un diritto previsto dall’Art. 36 della Costituzione infatti, è stabilito che: ” il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. La funzione delle ferie è quella di permettere il reintegro delle energie psico-fisiche del lavoratore, nonché di dedicarsi alla vita famigliare. Il mancato rispetto della disposizione comporta sanzioni in capo al Datore di Lavoro.
Le Ferie annuali sono stabilite nell’Art. 10 del D. Lgs 66/2003 in un periodo annuale retribuito non inferiore a quattro settimane, salvo condizioni di miglior favore previste dai CCNL. Il periodo delle quattro settimane non può essere sostituito da indennità per ferie non godute, salvo la risoluzione del rapporto di lavoro. Tra le settimane minime previste, due settimane di ferie devono essere fruite obbligatoriamente entro l’anno di maturazione e, se richiesto dal dipendente, in modo continuativo, mentre le restanti 2 settimane (o più se previsto dal CCNL) possono essere godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (oltre i 18 mesi se il periodo di ferie è più lungo).
La legge 997/1967 ha contemplato la fruizione di un periodo di ferie non inferiore a 30 giorni per i minori di età inferiore ai 16 anni.
QUANDO POSSONO ESSERE MONETIZZATE LE FERIE?
- in caso di CCNL migliorativi rispetto a quanto previsto dal D.lgs 66/2003, per il periodo minimo eccedente le quattro settimane, queste possono essere monetizzate;
- in caso di contratti di lavoro in scadenza entro l’anno;
- in presenza del momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Durante il lockdown, dovuto all’emergenza Covid – 19, il governo ha dato disposizione di incentivare i datori di lavoro di far uso della fruizione di ferie e dei permessi residui prima di ricorrere all’utilizzo della Cassa Integrazione.

I ratei delle ferie presenti sulla busta paga indicano le ferie:
- residue dell’anno precedente;
- maturate nell’anno;
- godute nell’anno;
- il saldo differenziale tra quanto maturato e quanto goduto.
Il calcolo del rateo fa riferimento a quanto stabilito nel CCNL di riferimento, e può variare a seconda del settore. Possono essere indicati con quantitativo orario o a giornate.
Rientrano nel computo delle ferie alcuni periodi di astensione quali: periodo di malattia, l’infortunio sul lavoro, congedo parentale e incarico di scrutatore al seggio elettorale.
Non Rientrano nel computo delle ferie i periodi di astensione dovuti a: sciopero, periodo di maternità facoltativo e periodo di cassa integrazione.
La legge 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 87, comma 4 bis prevede la possibilità, da parte dei lavoratori, di cedere le ferie a lavoratori del medesimo datore di lavoro.
PERMESSI DI LAVORO
ROL – Riduzione Orario di Lavoro
I permessi per ROL maturano in busta paga durante le giornate di lavoro effettivo, il loro ammontare è determinato dal CCNL di riferimento. Solitamente è prevista una scadenza per la fruizione degli stessi, in assenza della quale è prevista la loro liquidazione nell’anno successivo (solitamente nei mesi di Giugno e Luglio). Non sono previste sanzioni, diversamente da quanto previsto per le ferie, in caso di monetizzazione degli stessi.
Permessi Ex-Fs – Permessi Ex Festività
Quanto disposto per ROL è valido per i Permessi Ex Festività. Questi sono determinati in base al singolo CCNL di riferimento e sono chiamati Permessi Ex Festività per via della L. 54/1977 che, contemplava festività oggi non più riconosciute dagli effetti civili, quali: Corpus Domini, Santissimi Pietro e Paolo, San Giuseppe e Festività dell’Ascensione. Sia i permessi per ROL che per Ex-Fs, indicati nel cedolino, fanno riferimento a quelli maturati nell’anno precedente, anno in corso, fruiti e saldo differenziale.

Il SALDO dei contatori può avere segno positivo o negativo, questo dipenderà da quanto effettivamente fruito nel corso del rapporto di lavoro. Nel caso di saldi negativi, cioè quando il dipendente ecceda il quantum previsto dal CCNL, nel caso in cui le ore di ferie o permesso non siano riassorbite tramite l’ordinario di lavoro, le stesse saranno portate in diminuzione all’ammontare delle spettanze di lavoro in sede di chiusura del rapporto di lavoro.
CONGEDO PARENTALE
A seguito dell’emergenza, dovuta da Covid – 19, sono stati inseriti ulteriori Congedi:
- Congedi parentali speciali: per genitori con figli di età non superiore a 12 anni. Dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto ad un congedo per un periodo continuativo o frazionato massimo di 15 giorni (esteso oggi a 30 giorni). Agli stessi spetterà un’indennità pari al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa. Tale congedo è valido, senza limite d’età, in riferimento a genitori con figli con disabilità prevista dalla L.104/92;
- Congedi parentali senza indennità: per genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni, nessun componente del nucleo familiare deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito.
Secondo quanto stabilito dalla Circolare INPS 99/2020 del 3 settembre 2020, tali congedi sono stati estesi sino al 31/08/2020. Nel Cdm del 3 Settembre 2020 è stato inserito un ulteriore periodo di Congedo Parentale, rimane però da attendere un nuovo decreto attuativo e successive circolari Inps.
CONGEDO MATRIMONIALE
Il Congedo Matrimoniale comporta l’astensione dal lavoro per i lavoratori Operai, Impiegati o Apprendisti che contraggono matrimonio. Per la disciplina del periodo di congedo bisogna far riferimento ai CCNL di settore, per gli impiegati il periodo di congedo è pari a 15 giorni, mentre per gli Operai, trovando ancora disciplina l’Accordo Interconfederale del 31 maggio 1941, è di 8 giorni salvo condizioni migliorative previste dal CCNL. Il dipendente per la fruizione è tenuto a presentare il certificato di matrimonio al datore di lavoro.
Per i Congedi di Matrimonio è corrisposto dall’INPS l’ASSEGNO PER IL CONGEDO MATRIMONIALE quando i dipendenti:
- contraggono matrimonio civile o concordatario;
- possono far valere un rapporto di lavoro almeno da una settimana;
- fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio;
- disoccupati che nei 90 giorni precedenti il matrimonio hanno prestato 15 giorni della propria opera;
- a coloro che, ferma restando l’esistenza di un rapporto di lavoro, per qualunque giustificato motivo non siano in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi).
L’assegno INPS peri il congedo matrimoniale NON spetta ai dipendenti di aziende:
- industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti;
- Agricole, del Commercio, Assicurative, Enti Locali, Enti Statali;
- che non versano il contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).
CONGEDO DI PATERNITA’
Per quanto disposto dall’art. 28 del D.lgs 151/2001 “Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita’ o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita’ della madre ovvero di abbandono, nonche’ in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”. Per il trattamento economico spettante si farà riferimento a quanto previsto per il congedo di maternità.
ALTRI PERMESSI…
Sono previsti altri tipi di permessi per:
- donazione sangue e midollo osseo: questo permesso dovrà essere corredato da relativo certificato di donazione da esibire al datore di lavoro, la giornata lavorativa sarà regolarmente pagata dal datore di lavoro con copertura a carico Inps;
- lutto: è prevista la fruizione di 3 giorni retribuiti di permesso per il lutto del coniuge, parenti entro il secondo grado o del convivente. Deve essere presentata certificazione del lutto del defunto al datore di lavoro. I giorni di permesso possono essere anche frazionati e devono essere richiesti entro 7 giorni dal decesso;
- assistenza portatori di Handicap;
- per cariche elettive o sindacali;
- esami universitari;
- donne vittime di violenza.
FESTIVITA’
Le festività sono considerate ricorrenze religiose o civili previste dai CNNL e dalla legge. Sono considerate festività anche le domeniche, per cui si ha diritto ad una maggiorazione retributiva, in caso di prestazione lavorativa legata a specifiche esigenze aziendali.
Feste religiose
- 1 gennaio;
- 6 gennaio – Epifania;
- Lunedì seguente il giorno di Pasqua;
- 15 agosto – Ferragosto;
- 1 novembre – Ognissanti;
- 8 dicembre – Immacolata Concezione;
- 25 dicembre – Natale;
- 26 dicembre – Santo Stefano.
Feste civili
- 25 aprile – Festa della Liberazione;
- 1 maggio – Festa del Lavoro;
- 2 giugno – Festa della Repubblica.
Altro tipo di festività sono i patroni tipici di ogni comune, per cui è prevista la retribuzione con relativa maggiorazione festiva in caso di lavoro. L’erogazione della festività patronale deve avvenire entro l’anno a seconda della sede della società o dell’unità produttiva. In caso di due patroni presenti nella stessa città (ad es. Chioggia 11 giugno e Sottomarina 11 novembre) è facoltà del datore di lavoro scegliere l’applicazione dell’uno o dell’altro.