Conferimento D’azienda e regime di neutralità ex art. 176 del TUIR

conferimento d'azienda

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Il conferimento d’azienda

Il conferimento d’azienda è l’operazione mediante la quale il soggetto conferente trasferisce un’azienda o un suo ramo, purché in grado di esercitare attività d’impresa in autonomia, ad un altro soggetto detto società conferitaria, la quale emette in cambio partecipazioni.

La natura del corrispettivo è l’elemento che caratterizza il conferimento rispetto alla cessione d’azienda, in quest’ultima infatti il corrispettivo è rappresentato da denaro. Spesso questa operazione la si osserva in operazioni di ristrutturazione organizzativa. 

Un aspetto rilevante nell’esecuzione dell’operazione è l’individuazione dei beni e dei diritti conferibili, la verifica dell’effettiva consistenza dei medesimi e la determinazione dei criteri di valutazione. La verifica e la regolazione di questi profili rappresentano il presupposto per la corretta formazione del capitale sociale della conferitaria, requisito fondamentale affinché venga preservata la funzione di garanzia svolto dallo stesso nei confronti dei creditori sociali.

Regime di neutralità ex art. 176, comma 1

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dell’operazione, la riforma del sistema fiscale apportata dal D.Lgs. 344/2003 ha inserito all’interno del Testo Unico l’art. 176 che ha confermato la possibilità di effettuare l’operazione di conferimento in regime di neutralità fiscale al soddisfacimento di determinati requisiti. L’art. 176 del TUIR ha come oggetto della disciplina il regime fiscale sia del conferente che del conferitario di azienda e introduce un regime fiscale di neutralità cd. “bisospensivo”.

L’art. 176, comma 1, prevede infatti che i conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscano realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Quindi i maggior valori emersi in sede di negoziazione tra le parti e recepiti nella contabilità delle stesse potranno godere di una neutralità fiscale.

Quindi a livello operativo la partecipazione iscritta nella contabilità della conferente assume quale valore fiscale lo stesso attribuito al complesso aziendale conferito, indipendentemente dai valori ai quali viene di fatto contabilizzata l’operazione, e le attività e passività conferite alla conferitaria saranno assunti ai valori fiscali precedentemente propri degli stessi, facendo poi risultare gli scostamenti tra valori contabili e i valori riconosciuti a livello fiscale da un apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi ove risultino i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Questo prospetto è necessario affinché venga mantenuta evidenza delle plusvalenze in sospensione di imposta in capo all’azienda posseduta dal conferitario (pari appunto alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda in capo al conferente ed il valore civilistico di essa in capo al conferitario).

Al fine di meglio chiarire quanto esposto rispetto al regime a partite aperte, si consideri l’esemplificazione di seguito svolta. Siano date le situazioni contabili di Alfa S.p.A. (conferente) e Beta S.p.A. (conferitaria):

Nell’esempio vengono conferite tutte le attività e passività di Alfa. Inoltre, consideriamo l’ipotesi che sia stata fatta una perizia sull’azienda Alfa oggetto di conferimento:

Consideriamo poi che la valutazione del capitale economico di Beta, necessaria ai fini della determinazione del rapporto tra aumento di capitale e sovrapprezzo, sia pari a 1050. La consistenza dell’aumento di capitale di Beta sarà quindi data dalla seguente proporzione:

Cap. Sociale Beta/Aumento di capitale sociale a favore di Alfa = Val. capitale economico Beta / Valore complesso aziendale oggetto di conferimento

Sostituendo con i valori troviamo: 800/X=1050/1350 il risultato trova come X=1029. Quindi a fronte del valore di perizia del complesso aziendale pari a 1350, Beta esegue un aumento di capitale sociale a favore di Alfa per 1029, evidenziando per differenza un sovrapprezzo di 321. Alfa riceverà la partecipazione in Beta per un valore di 1350 e realizzerà una plusvalenza pari a 700. La plusvalenza non sarà però tassata, ma il valore ai fini fiscali della partecipazione rimarrà pari a 650, e cioè al valore fiscale che l’azienda oggetto di conferimento aveva in Alfa medesima.

Beta recepisce contabilmente l’operazione di conferimento, assumendo nel proprio sistema di valori le risultanze di perizia e rilevando l’aumento di capitale e la riserva sovrapprezzo nel seguente modo:

Fiscalmente, peraltro, il conferimento si realizza mediante la mera trasposizione nel sistema dei valori di Beta dei valori fiscalmente riconosciuti in capo ad Alfa. Occorre quindi riproporre lo schema sopra esposto, considerando quali valori rivenienti dal conferimento non già quelli di perizia, ma quelli originari di Alfa.

La comparazione dei valori risultanti dai precedenti prospetti genera il prospetto di riconciliazione, richiesto dalla norma, da allegare alla dichiarazione dei redditi, come segue:

La possibilità di applicare un’Imposta Sostitutiva

L’art. 176, comma 2-bis, tuttavia prevede che in luogo dell’applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti indicati possano optare, nell’atto di conferimento, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. In tali ipotesi, in luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria potrà optare, nella dichiarazione di redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, o al più tardi nell’esercizio successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In questo modo, la conferitaria ha facoltà di scegliere se mantenere l’operazione nell’alveo della neutralità fiscale, conservando il regime del doppio binario tra valori contabili e valori fiscali, oppure optare, a titolo oneroso, per un riconoscimento anche ai fini tributari dei maggiori valori iscritti nel sistema dei conti per effetto dell’aggregazione aziendale. È da sottolineare inoltre che è solo la conferitaria che può decidere se applicare l’affrancamento o meno

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è:

  • Del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nei limiti di 5 mln di euro;
  • Del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 mln di euro fino a 10 mln di euro;
  • Del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 mln di euro.

Anzitutto, possono essere affrancati solamente elementi patrimoniale ricevuti dalla conferitaria e, pertanto, attinenti alla sola azienda fatta oggetto di confermino; viceversa, non possono essere coinvolti elementi patrimoniali già facenti capo alla conferitaria.

Inoltre, oggetto dell’affrancamento sono solo elementi dell’attivo, non potendo riguardare le passività. Quanto poi alla individuazione degli elementi attivi, l’art. 176 indica chiaramente solo attività appartenenti alle immobilizzazioni materiali o immateriali, in tal modo escludendo le altre categorie. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli artt. 22 e 79.

La Partecipation Exemption

Infine, un elemento rilevante da considerare è quello del rapporto tra la disciplina del conferimento d’azienda e quella relativa alla circolazione delle partecipazioni emesse dalla conferitaria, ed attribuite al soggetto conferente, a fronte di conferimento d’azienda. In particolare, il tema riguarda la configurabilità, o meno, dei requisiti per la cd. partecipation exemption di cui all’art. 87 TUIR in capo alle suddette partecipazioni.

La norma dell’art. 87 precisa che la plusvalenza realizzata su una partecipazione non concorre (per il 95%) alla formazione di reddito imponibile del soggetto che la realizza unicamente se sono congiuntamente rispettate le quattro condizioni previste dal primo comma dell’articolo in oggetto, di cui le prime due (ininterrotto possesso e iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie) inerenti alla società partecipante e le altre due (residenza e commercialità) inerenti alla società partecipata.

Il regime di esenzione pex trova conferma quindi anche nel caso in cui oggetto di trasferimento sia quella particolare partecipazione ricevuta dalla conferitaria nel momento del conferimento d’azienda. Infatti, l’art. 176 contiene disposizioni particolari relative al mantenimento di determinati requisiti sia dei beni di primo grado (l’azienda conferita) che dei beni di secondo grado (le partecipazioni ricevute) a seguito del conferimento di azienda. Per quanto attiene i beni di secondo grado, l’art. 176, comma 4, prevede che le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di aziende disciplinati dall’art. 176 si considerino iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita.

Il comma 4 dell’art. 176 sopra descritto si limita a disciplinare il requisito dell’iscrizione in bilancio delle partecipazioni come immobilizzazioni finanziarie e non anche quello del periodo minimo di detenzione delle partecipazioni stesse. Infine, il periodo di possesso dell’azienda conferita viene trasmesso senza soluzione di continuità alla partecipazione assegnata alla conferente dalla conferitaria. Pertanto, se l’azienda era ininterrottamente posseduta dalla conferente risulterebbe già rispettata fin dalla data di efficacia del conferimento anche la condizione di ininterrotto possesso annuale disposto dal primo comma, lett. a), dell’art. 87.

Gli articoli sono approfondimenti basati su testi normativi e circolari ufficiali della pubblica amministrazione, ma non possono sostituire in alcun modo una  consulenza professionale basata sullo studio del caso di riferimento. Data la complessità che caratterizza la risoluzione di un quesito professionale, risulta quindi fondamentale rivolgersi ad un professionista del settore.

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