Decreto Sostegni (dl 22/03/2021, n. 41): Contributo a Fondo Perduto

Decreto Sostegni

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Decreto Sostegni: analisi e misure previste dal testo di legge

Il Decreto Sostegni prevede una serie di misure atte a contrastare la crisi pandemica, in corso dal 2020. Il testo pubblicato in gazzetta ufficiale, fornisce le indicazioni circa le misure adottate dal governo. In questo articolo sarà analizzato esclusivamente il Contributo a Fondo Perduto, la cui modalità di calcolo ha trovato i primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate. Ti invito quindi alla lettura dell’articolo, e a rimanere sintonizzato sui nostri canali per seguire eventuali aggiornamenti e misure, previste dal decreto.

Come riportato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le aree di intervento oggetto del Decreto Sostegni, saranno misure: a sostegno delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori subordinati.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto, previsto dal Decreto Sostegni, è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito di presentazione di apposita istanza, presentata in via telematica. Il contributo è previsto se risulta un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, confrontato con la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione un’apposita guida, atta a fornire i primi chiarimenti.

A Chi spetta?

Il contributo può essere richiesto per i soggetti titolari di Partita Iva che svolgono:

che siano residenti o stabiliti in Italia.

Sono esclusi i soggetti che:

  1. hanno cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021;
  2. i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021;
  3. enti pubblici, di cui all’art. 74 del tuir;
  4. Intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del tuir.

Quali sono i requisiti?

  1. Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro;
  2. è necessario che sia presente uno tra i seguenti requisiti:
    • importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
    • attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Erede che prosegue l’attività

Nel caso in cui l’erede prosegua l’attività di un contribuente deceduto, con decorrenza successiva al 31 dicembre 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 sarà determinato con riferimento alla Partita Iva del deceduto.

Se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei due anni sarà determinato con riferimento a entrambe le partite Iva del deceduto e dell’erede.

Come si Calcola?

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’mporto della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

  • Se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019;
  • Per i soggetti che hanno attivato la Partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

Ammontare

Dopo aver effettuato il calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie mensili dei due anni. Occorre dividere ciascuno dei due importi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva. Nel caso di apertura della partita iva tra il 1° gennaio 2019 e 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere considerato.

  1. 60% per ricavi e compensi 2019 inferiori a euro 100.000;
  2. 50% per ricavi e compensi 2019 compresi tra euro 101.000 e 400.000;
  3. 40% per ricavi e compensi 2019 compresi tra euro 401.000 e 1.000.000;
  4. 30% per ricavi e compensi 2019 compresi tra euro 1.000.001 e 5.000.000;
  5. 20% per ricavi e compensi 2019 compresi tra euro 5.000.001 e 10.000.000.

VIENE ESPRESSAMENTE SEGNALATO CHE SE IL SOGGETTO SVOLGE PIU’ ATTIVITA’, IL LIMITE DEI 10 MILIONI DI EURO PER L’ACCESSO AL BENEFICIO RIGUARDA LA SOMMA DEI RICAVI/COMPENSI RIFERITI A TUTTE LE ATTIVITA’ ESERCITATE.

E’ previsto l’Importo Minimo del contributo pari a euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo del contributo non può comunque superare euro 150.000.

Per il calcolo dei mesi validi per l’erede che prosegue l’attività bisogna considerare che:

  • Nel caso in cui l’erede prosegua l’attività successivamente il 31 dicembre 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 2019 e 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, l’ammontare dei corrispettivi dei due anni sarà determinato con riferimento a entrambe le partite Iva del deceduto e dell’erede.

Richiedi un calcolo o una consulenza

Se vuoi avere un chiarimento relativo al Contributo a Fondo Perduto, previsto dal Decreto Sostegni, ti invitiamo a inviare un quesito. Il decreto sostegni presenta ulteriori misure che saranno trattate in articoli dedicati, siamo infatti in attesa di circolari ufficiali che chiariscano i numerosi dubbi emersi.

Gli articoli sono approfondimenti basati su testi normativi e circolari ufficiali della pubblica amministrazione, ma non possono sostituire in alcun modo una  consulenza professionale basata sullo studio del caso di riferimento. Data la complessità che caratterizza la risoluzione di un quesito professionale, risulta quindi fondamentale rivolgersi ad un professionista del settore.

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