Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992, N. 546
Disposizioni sul Processo Tributario in attuazione della delega al Governo Contenuta nell’art. 30 della Legge 30 Dicembre 1991, n. 413.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Del Giudice Tributario e Suoi Ausiliari
1. Le Commissioni Tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta.
2. Le Commissioni Tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri Enti Pubblici compreso il Corpo della Guardia di Finanza, ovvero disporre di Consulenza Tecnica. I compensi spettanti ai Consulenti Tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
3. [abrogato]
4. Non sono ammessi il Giuramento e la Prova Testimoniale.
5. Le Commissioni Tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
1. La Commissione Tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
1. Il personale dell’Ufficio di Segreteria assiste la Commissione Tributaria secondo le disposizioni del Cod. di Procedura Civile concernenti il cancelliere.
2. Le attività dell’Ufficiale Giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.
Capo II
Delle Parti e della loro Rappresentanza e Assistenza in Giudizio
1. Sono Parti nel Processo dinanzi alle Commissioni Tributarie oltre al Ricorrente, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto. Se l’Ufficio è un’articolazione dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all’Art. 71 del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300, è parte l’Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La Procura Speciale, se conferita al Coniuge e ai Parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della Partecipazione all’Udienza Pubblica, può risultare anche da Scrittura Privata NON Autenticata.
2. L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al D.Lgs. 30 Luglio 1999, n. 300 nonchè dell’Agente di Riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in Giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
3. L’ente Locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’Ufficio Tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.
1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell’elenco di cui al comma 4:
a) gli Avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili;
c) i Consulenti del Lavoro;
d) i Soggetti di cui all’art. 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’Iva, l’Irpef, l’Irap, e l’Ires;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 30, terzo comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell’art. 2359 del cc., primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’art. 32 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purchè in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
4. L’elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze che vi provvede con le Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero della Giustizia, emesso ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell’elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L’elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
5. Per le controversie di cui all’art. 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all’assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell’apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All’udienza pubblica l’incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
8. Le Agenzie delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall’Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all’oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.
10. Si applica l’art. 182 del Cod. di Procedura Civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della Commissione o della sezione o dal collegio.
1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contradditorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinati dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.
1. La parte Soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla Commissione Tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’Art. 96, comma I e III, del cod. di Procedura Civile.
2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
2-quater. Con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari la Commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
2-quinquies. I compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all’Art. 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili.
2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell’Ente Impositore, dell’Agente della Riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’Art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione dl 20% dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
2-septies. Nelle controversie di cui all’Art. 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.
2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuate. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
1. Le Comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della Commissione Tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’Art. 53 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della Commissione Tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell’avviso da parte dell’Ufficio Giudiziario o del messo Comunale nelle forme di cui al Comma 2.
[1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta Elettronica Certificata, ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’Art. 76 del medesimo decreto legislativo. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.]
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli Art. 137 e seguenti del Cod. di Procedura Civile, salvo quanto disposto dall’Art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’Atto, ovvero all’ufficio del Ministero delle Finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’Amministrazione Finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.
1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’Art. 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’Art. 76 del D.Lgs. n. 82 del 2005. L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Difensore o delle Parti è indicato nel Ricorso o nel Primo Atto Difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.
2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di Posta Elettronica Certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione Tributaria. Nei casi di cui al Periodo Precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’Art. 16.
3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’Art. 7, comma 2, notificano e depositano gli Atti Processuali i Documenti e i Provvedimenti Giurisdizionali Esclusivamente con Modalità Telematiche, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei ss, Decreti di Attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione Tributaria o il Presidente di Sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza Assistenza Tecnica ai sensi dell’Art. 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
4. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione nel domicilio eletto.
1. Le comunicazioni e le Notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.
2. L’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.
3. Se mancano l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel Territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi non comunicati o notificati presso la segreteria della Commissione.
[3-bis. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ovvero di Mancata consegna del Messaggio di Posta Elettronica certificata per Cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione Tributaria.]
1. Per le Controversie di valore NON superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il Valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all’Art. 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all’Art. 2, comma 2, primo periodo.
1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’Art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 Maggio 2014.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei Termini Processuali nel Periodo Feriale.
3. Il termine per la Costituzione in Giudizio del Ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la Costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli di cui al D.Lgs. 30 Luglio 1999, n. 300, provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
5. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui Base Imponibile è riconducibile a quella delle Imposte sui Redditi.
6. Nelle Controversie aventi ad oggetto un atto Impositivo o di Riscossione, la Mediazione si Perfeziona con il Versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dell’Art. 8 del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Titolo II
IL PROCESSO
Capo I
Il Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
Sezione I
Introduzione del giudizio
1. Il Processo è introdotto con Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il Ricorso deve contenere l’Indicazione:
a) della Commissione Tributaria cui è diretto;
b) del Ricorrente e del suo Legale Rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello stato, nonché del Codice Fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è preposto;
d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il Ricorso deve essere sottoscritto dal Difensore e contenere l’indicazione:
a) della categoria di cui all’art. 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell’incarico a norma dell’art. 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Difensore;
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al Comma 2, ad eccezione di quella relativa al Codice Fiscale e all’indirizzo di Posta Elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.
1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l’Avviso di Accertamento del Tributo;
b) l’Avviso di Liquidazione del Tributo;
c) Il Provvedimento che Irroga le Sanzioni;
d) Il Ruolo e la Cartella di Pagamento;
e) l’Avviso di Mora;
e-bis) l’Iscrizione di Ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di Beni Mobili Registrati di cui all’art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli Atti Relativi alle Operazioni Catastali indicate nell’Art. 2, Comma 2;
g) il Rifiuto Espresso o Tacito della Restituzione di Tributi, Sanzioni Pecuniarie ed Interessi o Altri Accessori non Dovuti;
h) Il Diniego o la Revoca di Agevolazioni o il Rigetto di Domande di Definizione Agevolata di Rapporti Tributari;
i) Ogni Altro Atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni Tributarie;
2. Gli Atti Espressi di cui al Comma 1 devono contenere l’indicazione del Termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione Tributaria Competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per Vizi Propri. La mancata notificazione di Atti Autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’Atto Notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’Ultimo.
1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione di ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’art. 19, Comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
1. Il Ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del Cod. di Procedura Civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
All’atto della Costituzione in Giudizio, il Ricorrente deve depositare la Nota di Iscrizione al Ruolo, contenente l’indicazione delle Parti, del Difensore che si Costituisce, dell’Atto Impugnato, della Materia del Contendere, del Valore della Controversia e della Data di Notificazione del Ricorso.
2. L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il Ricorrente deposita il proprio Fascicolo, con l’Originale o la Fotocopia dell’Atto Impugnato, se notificato, ed i Documenti che produce, in Originale o Fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il Giudice Tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.
1. L’ente impositore, l’Agente della Riscossione ed i Soggetti Iscritti all’Albo di cui all’Art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in Giudizio entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del Servizio Postale.
2. La costituzione della Parte Resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della Commissione Adita del Proprio Fascicolo contenente le Controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
1. La segreteria della Commissione Tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio.
3. La segreteria sottopone al presidente della Commissione Tributaria il Fascicolo del processo appena formato.
1. Al fine del deposito e della Notifica con Modalità Telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’Agente della Riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l’estrazione di Copia Analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel Fascicolo Informatico, formato dalla Segreteria della Commissione Tributaria ai sensi dell’art. 14 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell’attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
Sezione II
L’Esame Preliminare del Ricorso
1. Il Presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.
2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.
1. Contro i provvedimenti del Presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
2. Il Reclamante, nel termine perentorio di 15 giorni dall’ultima notificazione, a pena d’inammissibilità rilevabile d’ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall’art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell’articolo richiamato.
3. Nei successivi 15 giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.
5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.
Sezione III
La Trattazione della Controversia
1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all’art. 27, il Presidente scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
2. Almeno un udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l’ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a euro 51.645,69. Un’altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l’applicazione dell’articolo 37-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno 30 giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio
1. Le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1.
2. Fino a 10 giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alla altre parti costituite entro il termine di cui all’art. 32, comma 2.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.
1. All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.
3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l’art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
1. Il Collegio Giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre 30 giorni.
3. Alle deliberazioni del Collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.